TITOLO I
Denominazione, Sede, Durata.

Art. 1

La "Associazione Italiana Vittime della Violenza", di seguito denominata l'Associazione, è una persona giuridica privata a base associativa senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dal presente Statuto e dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2

L´Associazione è articolata sul territorio in una Sede nazionale e Sedi locali, le quali inviano alla sede nazionale una relazione annuale sulla propria attività.
La sede nazionale è sita in Milano, Galleria Unione n. 5

Art. 3

La duratura dell´Associazione è illimitata.

                                                                                                                TITOLO II
                                                                                                                   Scopo

Art. 4

Scopo della Associazione è quello di intervenire a favore delle vittime dei reati quando, da delitti non colposi, ne derivi la morte o un danno gravissimo alla persona.
Per danno gravissimo alla persona si intendono i danni arrecati ai beni immateriali che costituiscono l’essenza stessa dell’essere umano, come la vita, l’integrità fisica, la libertà morale e sessuale.

L’Associazione si propone di tutelare i diritti delle vittime di violenza e dei parenti delle stesse e di fornire loro assistenza morale, materiale, psicologica e legale.

L'Associazione attraverso una vasta campagna di sensibilizzazione si propone altresì di prevenire gli atti di violenza:
• attraverso una stretta collaborazione con le forze dell'ordine nel rispetto delle norme dell'Ordinamento Giuridico della Repubblica;
• come centro di raccolta delle firme per sostenere proposte di legge, petizioni o quanto altro possa costituire un elemento di interesse comune finalizzato al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Obiettivo dell'Associazione è altresì quello di tutelare le pari opportunità per ottenere una rappresentanza paritaria, da intendersi come pari opportunità di accesso alla vita politica, economica e sociale.
L'Associazione, inoltre, conscia che la democrazia costituisce un valore fondamentale dell'Unione europea, degli Stati membri e dei paesi candidati, oltre ad essere un'importante componente della politica europea di cooperazione allo sviluppo e che essa per potersi realizzare pienamente richiede la piena partecipazione e rappresentanza equilibrata di tutti i cittadini, uomini e donne, al processo decisionale e alla vita economica, sociale, culturale e civile, si propone di promuovere la piena conoscenza della normativa europea in materia di parità fra uomini e donne, in materia di tutela alle vittime da reato; vuole inoltre essere uno sprone nei confronti delle Istituzioni italiane per il recepimento e l'applicazione delle normative europee nelle materie di interesse dell'Associazione.

Per perseguire i propri scopi la Associazione potrà compiere tutti gli atti e svolgere qualsiasi attività utile a tal fine e potrà, fra l’altro:
• acquisire ed elargire fondi finalizzati al risarcimento delle vittime dei reati;
• stipulare ogni atto, contratto ed ogni tipo di convenzione con enti pubblici o privati, considerati opportuni e utili per raggiungere gli scopi della Associazione;
• amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
• promuovere sottoscrizioni pubbliche finalizzate al perseguimento delle finalità e degli scopi della Associazione;
• svolgere ogni altra attività appropriata a promuovere il raggiungimento dei fini istituzionali della Associazione

                                                                                                           TITOLO III
                                                                                                             Soci

Art. 5

Possono far parte dell'associazione tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare e fruire delle attività organizzative dell'Associazione.

I soci della Associazione si distinguono in:
• soci fondatori;
• soci aderenti;
• soci sostenitori.

Art.6
Soci fondatori

I soci fondatori sono coloro i quali hanno costituito originariamente la Associazione.

Art.7
Soci aderenti

Possono ottenere la qualifica di soci aderenti, con atto di accettazione del Comitato Direttivo, le persone fisiche o giuridiche che abbiano successivamente aderito alla Associazione, accettando le regole statutarie e condividendo le finalità e gli scopi della Associazione.
Per il primo anno l’adesione all’Associazione è gratuita, per gli anni successivi il rinnovo dell’iscrizione comporterà il pagamento di una quota pari ad € 30 o per il diverso importo stabilito dal Comitato Direttivo.
I soci aderenti decadono dalla condizione di socio qualora non abbiano provveduto a versare la quota annuale destinata al fondo di gestione, secondo quanto previsto dal presente articolo, entro la data della riunione del Comitato Direttivo convocato per l’approvazione del bilancio consuntivo, salvo diversa decisione del Comitato Direttivo stesso.

Art.8
Soci sostenitori

Possono ottenere la qualifica di soci sostenitori, con atto di accettazione del Comitato Direttivo, le persone fisiche e le persone giuridiche pubbliche e private che – condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione – si impegnano per uno o più anni a contribuire al Fondo di gestione con un apporto di denaro non inferiore a 1.000 € o comunque nella diversa misura stabilita dal Comitato Direttivo stesso ovvero – trattandosi di professionisti – mettendo a disposizione dell'Associazione, a titolo gratuito, le proprie specifiche competenze.

Art.9

Per assumere la qualifica di socio è necessario presentare domanda di adesione al Comitato Direttivo indicante:
• nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza;
• dichiarazione di condivisione delle finalità che l´Associazione si propone e l´impegno ad osservarne lo Statuto.

Art. 10

Il Comitato Direttivo deve provvedere in ordine alla domanda di adesione entro trenta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme della Legge 7 ottobre 1969, n. 742); in assenza di riscontro nel termine predetto la domanda si intende accolta ed il socio ha l'onere di effettuare il versamento di cui all'art. 7 o 8.

Art. 11

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e viene meno per i seguenti motivi:
• recesso;
• espulsione a seguito di violazione del presente Statuto, che deve essere deliberata dal Comitato Direttivo, con delibera motivata, sentito l'interessato;
• morte.

                                                                                                           TITOLO IV
                                                                                                             Organi

Art. 12

Sono Organi dell'Associazione:
• L´Assemblea;
• Il Comitato Direttivo;
• Il Presidente;
• Il Vice Presidente;
• Il Segretario.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

Art. 13

L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione e possono parteciparvi tutti i soci la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta.
Ciascun aderente può presentare un massimo di una delega.

Deve essere convocata, con le modalità ritenute dal Consiglio Direttivo idonee a raggiungere tutti gli associati, in seduta ordinaria e presieduta dal Presidente, almeno una volta l'anno, al fine di approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, approvare il bilancio consuntivo e preventivo, deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione per l'anno sociale ed eleggere le cariche sociali.

Deve essere convocata, con le modalità ritenute dal Consiglio Direttivo idonee a raggiungere tutti gli associati, in seduta straordinaria e presieduta dal Presidente in caso di modificazione del presente statuto o di scioglimento dell'Associazione.

Il cambiamento della sede dell'Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, di cui all'art. 7 o 8.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato presso la sede nazionale dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 14

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci.

Il numero dei componenti del Comitato Direttivo viene predeterminato dall'Assemblea prima dello svolgimento delle apposite elezioni.

Il Comitato Direttivo elegge, al proprio interno, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:
• sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
• predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
• determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l´attività e autorizzandone la spesa;
• assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione;
• accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
• deliberare, secondo quanto dispone l'art 7 e 8 del presente statuto, l´esclusione del socio;
• ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Le deliberazioni del Comitato per essere valide devono essere prese con l´intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza semplice dei voti validamente espressi.

Il Presidente, eletto dall'Assemblea, dura in carica 4 anni e può essere rieletto, rappresenta legalmente l'Associazione a tutti i livelli ed in tutte le sedi; presiede e convoca l´Assemblea ordinaria ed il Comitato Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica e cura l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Il Vice Presidente, eletto dall'Assemblea, dura in carica 4 anni e può essere rieletto. In caso di assenza, impedimento o espressa delega, svolge tutte le attività spettanti al Presidente.

Il Segretario, eletto dall'Assemblea, dura in carica 4 anni e può essere rieletto. Coadiuva il Presidente e il Vice Presidente nell'amministrazione dell'Associazione, verbalizza le riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea e cura la tenuta dei libri sociali assicurandone libera visione agli associati.

                                                                                                                   TITOLO V
                                                                                                                   Patrimonio

Art. 15

L´Associazione non ha scopo di lucro.
Il patrimonio della Associazione è rappresentato:
• dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti di denaro e di beni mobili o immobili o da altre utilità effettuati dai soci fondatori e dai soci aderenti;
• dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo, compresi quelli acquisiti dalla Associazione stessa;
• da eventuali contributi, lasciti, donazioni effettuati da enti o da privati espressamente destinati a incremento del patrimonio.

Il rendiconto economico-finanziario, che comprende l´esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato ed approvato dall'Assemblea in sessione di riunione ordinaria.

Art.16
Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Associazione è costituito:
• dai contributi e dai finanziamenti dei soci fondatori, dei soci aderenti e dei soci sostenitori;
• dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Associazione medesima;
• da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, non espressamente destinate al patrimonio;
• da eventuali sottoscrizioni pubbliche;
• da eventuali contributi concessi dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici nazionali o internazionali.

Art.17
Utilizzazione del fondo di gestione

Le rendite e le risorse della Associazione sono utilizzate:
• per la concessione dei contributi e per la copertura delle spese connesse ai fatti su cui la Associazione interviene;
• per il funzionamento della Associazione stessa, nel rispetto dell’adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all’attività svolta;
• per l’adempimento degli oneri fiscali.
Eventuali eccedenze attive della gestione non potranno essere distribuite ai soci ma solo utilizzate per le finalità e gli scopi della Associazione.

Art.18
Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
I relativi bilanci, preventivo e consuntivo, sono predisposti dal Comitato Direttivo e trasmessi a tutti i soci unitamente alla relazione sull’andamento della gestione e alla relazione del Revisore.
Il bilancio preventivo e il bilancio consultivo vengono approvati dall’Assemblea dei soci rispettivamente entro il 30 novembre e il 30 aprile di ogni anno.


                                                                                                               TITOLO VI
                                                                                         Scioglimento e trasformazione dell'Associazione

Art. 19
Oltre che per raggiungimento dello scopo, l'Associazione si scioglie per deliberazione dell'Assemblea.
In caso di scioglimento della Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell’Assemblea dei soci, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
Il Comitato Direttivo nomina il liquidatore e ne determina i poteri.

Art.20
Trasformazione

L’Assemblea dei soci può determinare la trasformazione o la fusione della Associazione in un altro o con altri enti che perseguano finalità analoghe a quelle della Associazione.

Art.21
Controversie

Per tutte le controversie è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 22

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme vigenti i n materia.

Milano, 7 ottobre 2009