TITOLO I
Denominazione, Sede, Durata.
Art. 1
La "Associazione Italiana Vittime della Violenza", di seguito denominata
l'Associazione, è una persona giuridica privata a base associativa senza fini di
lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dal presente
Statuto e dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile.
Art. 2
L´Associazione è articolata sul territorio in una Sede nazionale e Sedi locali,
le quali inviano alla sede nazionale una relazione annuale sulla propria
attività.
La sede nazionale è sita in Milano, Galleria Unione n. 5
Art. 3
La duratura dell´Associazione è illimitata.
TITOLO II
Scopo
Art. 4
Scopo della Associazione è quello di intervenire a favore delle vittime dei
reati quando, da delitti non colposi, ne derivi la morte o un danno gravissimo
alla persona.
Per danno gravissimo alla persona si intendono i danni arrecati ai beni
immateriali che costituiscono l’essenza stessa dell’essere umano, come la vita,
l’integrità fisica, la libertà morale e sessuale.
L’Associazione si propone di tutelare i diritti delle vittime di violenza e dei
parenti delle stesse e di fornire loro assistenza morale, materiale, psicologica
e legale.
L'Associazione attraverso una vasta campagna di sensibilizzazione si propone
altresì di prevenire gli atti di violenza:
• attraverso una stretta collaborazione con le forze dell'ordine nel rispetto
delle norme dell'Ordinamento Giuridico della Repubblica;
• come centro di raccolta delle firme per sostenere proposte di legge, petizioni
o quanto altro possa costituire un elemento di interesse comune finalizzato al
raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
Obiettivo dell'Associazione è altresì quello di tutelare le pari opportunità per
ottenere una rappresentanza paritaria, da intendersi come pari opportunità di
accesso alla vita politica, economica e sociale.
L'Associazione, inoltre, conscia che la democrazia costituisce un valore
fondamentale dell'Unione europea, degli Stati membri e dei paesi candidati,
oltre ad essere un'importante componente della politica europea di cooperazione
allo sviluppo e che essa per potersi realizzare pienamente richiede la piena
partecipazione e rappresentanza equilibrata di tutti i cittadini, uomini e
donne, al processo decisionale e alla vita economica, sociale, culturale e
civile, si propone di promuovere la piena conoscenza della normativa europea in
materia di parità fra uomini e donne, in materia di tutela alle vittime da
reato; vuole inoltre essere uno sprone nei confronti delle Istituzioni italiane
per il recepimento e l'applicazione delle normative europee nelle materie di
interesse dell'Associazione.
Per perseguire i propri scopi la Associazione potrà compiere tutti gli atti e
svolgere qualsiasi attività utile a tal fine e potrà, fra l’altro:
• acquisire ed elargire fondi finalizzati al risarcimento delle vittime dei
reati;
• stipulare ogni atto, contratto ed ogni tipo di convenzione con enti pubblici o
privati, considerati opportuni e utili per raggiungere gli scopi della
Associazione;
• amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria
o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
• promuovere sottoscrizioni pubbliche finalizzate al perseguimento delle
finalità e degli scopi della Associazione;
• svolgere ogni altra attività appropriata a promuovere il raggiungimento dei
fini istituzionali della Associazione
TITOLO III
Soci
Art. 5
Possono far parte dell'associazione tutti coloro i quali, persone fisiche o
giuridiche, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare
e fruire delle attività organizzative dell'Associazione.
I soci della Associazione si distinguono in:
• soci fondatori;
• soci aderenti;
• soci sostenitori.
Art.6
Soci fondatori
I soci fondatori sono coloro i quali hanno costituito originariamente la
Associazione.
Art.7
Soci aderenti
Possono ottenere la qualifica di soci aderenti, con atto di accettazione del
Comitato Direttivo, le persone fisiche o giuridiche che abbiano successivamente
aderito alla Associazione, accettando le regole statutarie e condividendo le
finalità e gli scopi della Associazione.
Per il primo anno l’adesione all’Associazione è gratuita, per gli anni
successivi il rinnovo dell’iscrizione comporterà il pagamento di una quota pari
ad € 30 o per il diverso importo stabilito dal Comitato Direttivo.
I soci aderenti decadono dalla condizione di socio qualora non abbiano
provveduto a versare la quota annuale destinata al fondo di gestione, secondo
quanto previsto dal presente articolo, entro la data della riunione del Comitato
Direttivo convocato per l’approvazione del bilancio consuntivo, salvo diversa
decisione del Comitato Direttivo stesso.
Art.8
Soci sostenitori
Possono ottenere la qualifica di soci sostenitori, con atto di accettazione del
Comitato Direttivo, le persone fisiche e le persone giuridiche pubbliche e
private che – condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione – si
impegnano per uno o più anni a contribuire al Fondo di gestione con un apporto
di denaro non inferiore a 1.000 € o comunque nella diversa misura stabilita dal
Comitato Direttivo stesso ovvero – trattandosi di professionisti – mettendo a
disposizione dell'Associazione, a titolo gratuito, le proprie specifiche
competenze.
Art.9
Per assumere la qualifica di socio è necessario presentare domanda di adesione
al Comitato Direttivo indicante:
• nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza;
• dichiarazione di condivisione delle finalità che l´Associazione si propone e
l´impegno ad osservarne lo Statuto.
Art. 10
Il Comitato Direttivo deve provvedere in ordine alla domanda di adesione entro
trenta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano
le norme della Legge 7 ottobre 1969, n. 742); in assenza di riscontro nel
termine predetto la domanda si intende accolta ed il socio ha l'onere di
effettuare il versamento di cui all'art. 7 o 8.
Art. 11
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e viene meno
per i seguenti motivi:
• recesso;
• espulsione a seguito di violazione del presente Statuto, che deve essere
deliberata dal Comitato Direttivo, con delibera motivata, sentito l'interessato;
• morte.
TITOLO IV
Organi
Art. 12
Sono Organi dell'Associazione:
• L´Assemblea;
• Il Comitato Direttivo;
• Il Presidente;
• Il Vice Presidente;
• Il Segretario.
Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.
Art. 13
L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione e possono parteciparvi
tutti i soci la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.
Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti,
conferendo delega scritta.
Ciascun aderente può presentare un massimo di una delega.
Deve essere convocata, con le modalità ritenute dal Consiglio Direttivo idonee a
raggiungere tutti gli associati, in seduta ordinaria e presieduta dal
Presidente, almeno una volta l'anno, al fine di approvare le linee generali del
programma di attività per l'anno sociale, approvare il bilancio consuntivo e
preventivo, deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione per l'anno
sociale ed eleggere le cariche sociali.
Deve essere convocata, con le modalità ritenute dal Consiglio Direttivo idonee a
raggiungere tutti gli associati, in seduta straordinaria e presieduta dal
Presidente in caso di modificazione del presente statuto o di scioglimento
dell'Associazione.
Il cambiamento della sede dell'Associazione non necessita dei quorum
deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la
presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque
sia il numero degli aderenti.
L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la
presenza di almeno 2/3 degli aderenti, ed in seconda convocazione con la
presenza di almeno la metà degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di
scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per
delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, di cui
all'art. 7 o 8.
Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario, che deve essere conservato presso la sede nazionale
dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.
Art. 14
Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette
componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci.
Il numero dei componenti del Comitato Direttivo viene predeterminato
dall'Assemblea prima dello svolgimento delle apposite elezioni.
Il Comitato Direttivo elegge, al proprio interno, il Presidente, il Vice
Presidente e il Segretario.
Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:
• sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo
annuali;
• predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre
all'Assemblea ordinaria;
• determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute
nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e
coordinandone l´attività e autorizzandone la spesa;
• assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento
dell'Associazione;
• accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
• deliberare, secondo quanto dispone l'art 7 e 8 del presente statuto,
l´esclusione del socio;
• ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria
competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
Le deliberazioni del Comitato per essere valide devono essere prese con
l´intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza semplice dei
voti validamente espressi.
Il Presidente, eletto dall'Assemblea, dura in carica 4 anni e può essere
rieletto, rappresenta legalmente l'Associazione a tutti i livelli ed in tutte le
sedi; presiede e convoca l´Assemblea ordinaria ed il Comitato Direttivo;
sovrintende alla gestione amministrativa ed economica e cura l'ordinaria
amministrazione dell'Associazione.
Il Vice Presidente, eletto dall'Assemblea, dura in carica 4 anni e può essere
rieletto. In caso di assenza, impedimento o espressa delega, svolge tutte le
attività spettanti al Presidente.
Il Segretario, eletto dall'Assemblea, dura in carica 4 anni e può essere
rieletto. Coadiuva il Presidente e il Vice Presidente nell'amministrazione
dell'Associazione, verbalizza le riunioni del Comitato Direttivo e
dell'Assemblea e cura la tenuta dei libri sociali assicurandone libera visione
agli associati.
TITOLO V
Patrimonio
Art. 15
L´Associazione non ha scopo di lucro.
Il patrimonio della Associazione è rappresentato:
• dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti di denaro e di beni mobili
o immobili o da altre utilità effettuati dai soci fondatori e dai soci aderenti;
• dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo, compresi quelli
acquisiti dalla Associazione stessa;
• da eventuali contributi, lasciti, donazioni effettuati da enti o da privati
espressamente destinati a incremento del patrimonio.
Il rendiconto economico-finanziario, che comprende l´esercizio sociale che va
dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato ed
approvato dall'Assemblea in sessione di riunione ordinaria.
Art.16
Fondo di gestione
Il fondo di gestione della Associazione è costituito:
• dai contributi e dai finanziamenti dei soci fondatori, dei soci aderenti e dei
soci sostenitori;
• dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della
Associazione medesima;
• da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, non espressamente
destinate al patrimonio;
• da eventuali sottoscrizioni pubbliche;
• da eventuali contributi concessi dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti
territoriali o da altri enti pubblici nazionali o internazionali.
Art.17
Utilizzazione del fondo di gestione
Le rendite e le risorse della Associazione sono utilizzate:
• per la concessione dei contributi e per la copertura delle spese connesse ai
fatti su cui la Associazione interviene;
• per il funzionamento della Associazione stessa, nel rispetto dell’adeguatezza
delle spese alla struttura organizzativa ed all’attività svolta;
• per l’adempimento degli oneri fiscali.
Eventuali eccedenze attive della gestione non potranno essere distribuite ai
soci ma solo utilizzate per le finalità e gli scopi della Associazione.
Art.18
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di
ciascun anno.
I relativi bilanci, preventivo e consuntivo, sono predisposti dal Comitato
Direttivo e trasmessi a tutti i soci unitamente alla relazione sull’andamento
della gestione e alla relazione del Revisore.
Il bilancio preventivo e il bilancio consultivo vengono approvati dall’Assemblea
dei soci rispettivamente entro il 30 novembre e il 30 aprile di ogni anno.
TITOLO VI
Scioglimento e trasformazione dell'Associazione
Art. 19
Oltre che per raggiungimento dello scopo, l'Associazione si scioglie per
deliberazione dell'Assemblea.
In caso di scioglimento della Associazione per qualunque causa, il patrimonio
verrà devoluto, con deliberazione dell’Assemblea dei soci, ad altri enti che
perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
Il Comitato Direttivo nomina il liquidatore e ne determina i poteri.
Art.20
Trasformazione
L’Assemblea dei soci può determinare la trasformazione o la fusione della
Associazione in un altro o con altri enti che perseguano finalità analoghe a
quelle della Associazione.
Art.21
Controversie
Per tutte le controversie è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Art. 22
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del
codice civile e le norme vigenti i n materia.
Milano, 7 ottobre 2009